Regolamento disciplinare

STAMPA il regolamento disciplinare

 

 

 
PRINCIPI GENERALI
  1. Ogni provvedimento disciplinare deve avere esclusivamente finalità educativa, rafforzando in chi vi viene sottoposto il senso di responsabilità, nonché di appartenenza alla comunità scola-stica, restituendolo alla correttezza dei rapporti all’interno del Liceo.
  2. Nei casi di inosservanza dei doveri scolastici si provvede di massima con il criterio del dialogo e del confronto, dando un congruo spazio di ascolto allo studente prima di attribuire qualsiasi sanzione disciplinare.
  3. La libera espressione di opinioni personali, qualora sia correttamente manifestata e non sia lesiva dell’ altrui personalità, non è mai sanzionabile.
  4. Le sanzioni che prevedano allontanamento di uno o più studenti dalla scuola devono sempre essere assunti collegialmente da Organi Collegiali.
  5. Il Liceo si impegna a ricorrere a provvedimenti di allontanamento dalla scuola solo in casi di
estrema gravità della trasgressione e se vi sia pericolo per l’incolumità delle persone.
  1. Nei periodi di eventuale allontanamento, non superiori a 15 giorni, la scuola si impegna ad atti-vare una costante comunicazione dei docenti con la famiglia dello studente, in modo che egli possa rimanere aggiornato sullo svolgimento delle attività scolastiche e proseguire gli studi a casa con regolarità.
  2. Nei periodi di allontanamento superiori ai 15 giorni, in coordinamento con la famiglia ed even-tualmente con i servizi sociali, la scuola promuove un percorso di recupero educativo, che miri al reintegro dello studente nella comunità scolastica.
  3. Premessi tali principi generali che si ispirano a quanto sancito dal D.P.R. n. 249 del 24/06/98 e dal D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 nonché dalla nota prot. N. 3602/PO del 31 luglio 2008 riguardanti lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti nella scuola secondaria e le sue modifiche ed inte-grazioni, che delegano alle singole istituzioni scolastiche il compito di stabilire le sanzioni discipli-nari rispetto alle infrazioni commesse dagli studenti e di indicare l’Organo di garanzia interno al quale lo studente possa presentare ricorso per le sanzioni inflittegli, viene stabilito il seguente Regolamento disciplinare:
 
ART. 1- MANCANZE DISCIPLINARI
  1. Sono considerate mancanze disciplinari tutti quei comportamenti contrari ai "doveri" propri degli studenti, di cui agli articoli dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti:
    1.  negligenza nell’assolvimento dei doveri: esecuzione dei compiti in classe o casa, assiduità nella frequenza, presentazione delle giustificazioni, rispetto degli orari, attenzione in classe, compostezza;
    2. disturbo dell’attività didattica;
    3. danneggiamento dei locali, delle suppellettili e delle attrezzature didattiche(compresi le scritte e l’imbrattamento dei muri, dei banchi ecc.) e violazione delle norme di sicurezza e di igiene;
    4. inosservanza delle norme previste dal Regolamento d’Istituto;
    5. atteggiamenti ed abbigliamento in contrasto con il decoro proprio dell’Istituzione scolastica;
    6. mancanza di rispetto e offesa alla dignità personale dei compagni, del personale che opera nella scuola, dei visitatori, dei docenti e del D.S.;
    7.  atti di violenza tanto più gravi se essi comportano lesioni.
 
ART. 2- SANZIONI DISCIPLINARI
  1. Possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:
    1.  ammonizione verbale o scritta sul Registro di classe per le infrazioni di cui alla lettera a dell’art.1;
    2. invio negli uffici direttivi per l’infrazione di cui alla lettera b dell’art. 1;
    3. riparazione del danno con ammonizione scritta, o allontanamento dalle lezioni sempre con riparazione del danno da uno a tre giorni a seconda della gravità, per le infrazioni di cui alla lettera c dell’art. 1;
    4. ammonizione scritta e/o allontanamento dalle lezioni da uno a tre giorni a seconda della gravità per le infrazioni di cui alle lettere d ed e dell’art. 1;
    5. ammonizione scritta e allontanamento dalla comunità scolastica con l’esclusione dallo scru-tinio finale e la non ammissione all’Esame di Stato, a seconda della gravità, per le infrazioni di cui alla lettera f e g dell’art. 1;
    6. attività di collaborazione di un minimo di dieci ore nel corso dell’anno scolastico, all’interno di uno dei laboratori della scuola, o presso le Aule Speciali, il Museo della scuola, o la Biblioteca, sotto la guida dei docenti responsabili di tali ambienti.
 
ART. 3- ORGANI COMPETENTI
  1. Sono organi competenti per l’irrogazione delle sanzioni:
    1. i docenti e /o il D.S. per le sanzioni di cui alla lettere a e b dell’art. 2;
    2. il D.S. ed il Consiglio di classe per le sanzioni di cui alle lettere c, d ed e dell’art.2;
    3. il Consiglio di Istituto per l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica nei casi previsti dall’art. 1, comma 9 e 9bis del D.P.R. 235/07.
 
ART. 4- GIUSTIFICAZIONI
  1. Nessuna sanzione può essere irrogata senza che l’interessato abbia esposto le proprie ragioni. Nel caso delle sanzioni che prevedono l’allontanamento dalle lezioni le ragioni dovranno essere esposte per iscritto.
 
ART. 5-CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
  1. Il D.S., qualora ritenga che l’infrazione sia di tale gravità da richiedere la convocazione del Consiglio di classe, prima della convocazione, acquisisce tutti gli atti che ritiene necessari per favo-rire un giudizio sereno ed equanime.
  2. Il Consiglio di classe può, comunque, convocare l’alunno interessato per ulteriori approfon-dimenti.
  3. Il Consiglio deve essere convocato entro due giorni dall’avvenuta infrazione e dovrà riunirsi entro i tre giorni successivi alla convocazione.
 
ART. 6- ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI
  1. Nei giorni di allontanamento dalle lezioni lo studente deve comunque frequentare la scuola ed impegnarsi in attività di studio e di ricerca, che l’organo che ha irrogato la sanzione individua, senza escludere attività di recupero dell’eventuale danno arrecato.
 
ART. 7- PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
  1. Le sanzioni che comportano conseguenze gravi, quali l’allontanamento temporaneo dalla scuola, sono prese sempre dall’Organo Collegiale (CdC o CdI) individuato come competente e dopo avere instaurato il seguente procedimento disciplinare:
    1. il promotore del procedimento disciplinare invia una relazione circostanziata al Dirigente Scolastico;
    2. il D.S. entro tre giorni dal ricevimento della relazione invia allo studente maggiorenne o ai geni-tori/affidatari, se l’allievo è minorenne, la Contestazione scritta di addebito;
    3. lo studente ha facoltà di rispondere per iscritto entro tre giorni dal ricevimento della contesta-zione e di produrre prove e testimonianze a lui favorevoli;
    4. lo studente ha la facoltà di essere assistito da un rappresentante degli studenti e/o da un genitore;
    5. il D.S. nelle quarantotto ore successive alla risposta scritta dello studente convoca con procedi-mento di urgenza l’Organo Collegiale competente a comminare la sanzione;
    6. l’Organo Collegiale competente attua il procedimento disciplinare in due riunioni svolte in fasi distinte: nella prima seduta, completata la fase istruttoria-testimoniale, definisce la proposta di sanzione, nella seconda, tenuta entro le successive quarantotto ore, vota la delibera di sanzione;
    7. nell’accertamento delle responsabilità saranno distinte situazioni occasionali o determinate da circostanze fortuite rispetto a gravi mancanze che indichino un costante e persistente atteggia-mento irrispettoso dei diritti altrui;
    8. in caso di infrazioni particolarmente gravi il Consiglio di Classe può rimettere al Consiglio di Istituto la comminazione della sanzione. In tal caso il Consiglio di Istituto in una prima seduta formula la proposta di sanzione e nella seconda la vota;
    9. il provvedimento disciplinare adottato viene comunicato per iscritto allo studente maggiorenne o ai genitori/affidatari del minorenne ed al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale;
    10. Le sanzioni comminate vengono riportate sul Registro Generale delle Sanzioni e sulla pagella;
    11. Lo studente sanzionato può chiedere la riabilitazione se nei sei mesi successivi tiene un com-portamento corretto.
 
ART. 8- ORGANO DI GARANZIA – RICORSI
Contro le sanzioni che prevedano l’allontanamento dalle lezioni gli studenti possono presen-tare ricorso all’Organo di garanzia entro cinque giorni dalla notifica della sanzione, che avviene mediante annotazione sul Registro di classe e comunicazione ai genitori o a chi esercita la patria po-testà nel caso di studenti minorenni. Il provvedimento disciplinare diventa esecutivo sei giorni dopo la notifica, qualora l’interessato non presenti ricorso, e dopo il pronunciamento dell’Organo di garanzia, in caso di ricorso.
 
Quadro Riassuntivo delle Sanzioni Disciplinari
PUNTO 1 : Violazione del dovere di regolare frequenza
Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio

MANCANZE
SANZIONE
SANZIONA TORE
CONSEGUENZE
PROCEDURA
DISCIPLINARI
e la reiterazione
 
della sanzione
 
Elevato numero di
 
- Docente
 
 
assenze (>15 %del
- Richiamo verbale
- Docente coordinatore
Voto di condotta
- Segnalazione al
monte ore) an-
- Richiamo scritto
- Collaboratori D.S.
 
Doc. coordinatore
 
 
- D.S.
 
- Notifica ai genitori
 
 
- Docente
 
 
Assenze ingiustificate e/o collettive
- Richiamo verbale - Richiamo scritto
- Docente coordinatore - Collaboratori D.S.
Voto di condotta
- Segnalazione al Doc. coordinatore
 
 
- D.S.
 
- Notifica ai genitori
 
 
- Docente
 
 
Ritardi / uscite
- Richiamo verbale
- Docente coordinatore
Voto di condotta
- Annotazione sul
anticipate oltre il
- Richiamo scritto
- Collaboratori D.S.
 
Registro di classe
consentito
 
- D.S.
 
- Notifica aigenitori
 
 
- Docente
 
 
Ritardi al rientro in-
- Richiamo verbale
- Docente coordinatore
Voto di condotta
- Annotazione su
tervallo / cambio ora
- Richiamo scritto
- Collaboratori D.S.
 
Registro di classe
 
 
- D.S.
 
- Notifica ai genitori
Reiterata mancanza
- Richiamo verbale
- Docente
 
- Segnalazione al
della presentazione
- Richiamo scritto
- Docente coordinatore
Voto di condotta
Doc. coordinatore
del libretto di giusti-
- Allontanamento
- Collaboratori D.S.
 
- Notifica ai genitori
ficazioni
dalla classe
- D.S.
 
 
 
 
- Docente
 
 
 
- Richiamo scritto
- Docente coordinatore
 
- Annotazione sul
 
 
- Collaboratori D.S. - D.S.
 
Registro di classe - Notifica al D.S. ed
Uscita dalla scuola
 
 
Voto di condotta
ai genitori
senza permesso
- Sospensione dal- le lezioni / san-zioni alternative
- Consiglio di classe
 
- Istruttoria delC.d.C. : audizione
 
da l a 5 giorni
 
 
allievo / sanzione
- Falsificazionedel libretto delle giu-stificazioni - Falsificazionedella firma del genitore
- Richiamo scritto - Sospensione dal- le lezioni / san-zioni alternative da l a 5 giorni
- Docente- Docente coordinatore - Collaboratori D.S. - D.S. - Consiglio di classe
Voto di condotta
- Segnalazione suRegistro di classe - Notifica al D.S. edai genitori- Istruttoria delCdC:audizioneallievo / sanzione